Art. 12.
(Indennità di esproprio).

      1. I proprietari delle aree espropriate, in alternativa all'indennità di esproprio

 

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prevista dalla normativa vigente in materia, possono chiedere la retrocessione di cubature residenziali libere di cui all'articolo 11. Le cubature retrocesse non possono eccedere il 10 per cento delle cubature residenziali e non residenziali totali previste.